ASSOCIAZIONE GIOVANI FARMACISTI DI PALERMO

Statuto

Statuto Associazione Giovani Farmacisti di Palermo.

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È costituita a norma dell’Art. 36 del Codice Civile un’associazione denominata AGIFAR PALERMO. L’associazione non ha fini di lucro e ha sede legale in PALERMO.

L’associazione senza fini di lucro intende perseguire i seguenti scopi:

  1. Integrare e migliorare la preparazione professionale, culturale e post-universitaria dei soci mediante l’organizzazione e la partecipazione a corsi di aggiornamento, seminari e congressi.
  2. Collaborare all’ editoria con articoli e contributi scientifici.
  3. Divulgare informazioni inerenti alla salute tramite il sito internet, social network e interviste alla radio.
  4. Realizzare attività di ricerca clinica e campagne di prevenzione.
  5. Aiutare i giovani soci nell’ inserimento nel mondo del lavoro.
  6. Attuare iniziative di educazione sanitaria di intesa con la Regione, i Comuni, le aziende territoriali sanitarie, i distretti sociosanitari e nelle scuole di ogni ordine e grado.
  7. Stabilire rapporti di reciproca collaborazione con tutte le organizzazioni di categoria.
  8. Partecipare alla vita universitaria tramite collaborazione con gli organismi rappresentativi degli studenti.
  9. Aderire ad organizzazioni regionali nazionali ed internazionali di categoria che non siano in contrasto con lo statuto dell’associazione stessa.
  10. Promuovere attività ricreative.
  11. Per compiere studi, ricerche e tutte le attività previste, l’Associazione ha la facoltà di richiedere finanziamenti ad enti e istituzioni aventi carattere o finalità di interesse pubblico; ivi inclusa la raccolta fondi e/o contributi, nei limiti di legge.

Possono associarsi ad AGIFAR tutti i laureati nelle facoltà di Farmacia o CTF che non abbiano compiuto il 38° anno di età al momento della richiesta di iscrizione.Possono altresì associarsi gli studenti iscritti alle facoltà di farmacia in misura non superiore al 30 per cento degli iscritti totali laureati. L’associazione sarà a numero illimitato di soci.

I soci sono tenuti al pagamento di una quota annua, il cui importo è fissato annualmente dal Consiglio Direttivo dell’associazione.L’ammissione è subordinata al parere favorevole espresso dalla maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Con l’iscrizione l’associato si impegna a rispettare lo Statuto, i rispettivi regolamenti e a partecipare attivamente alle iniziative intraprese per il conseguimento degli scopi associativi.

I soci sono:

  • Fondatori – sono tali coloro che hanno cooperato attivamente alla costituzione dell’Associazione, intervenendo all’atto costitutivo. Hanno diritto di voto attivo e passivo e possono usufruire dei servizi e delle strutture dell’Associazione.
  • Ordinari – sono coloro che, inoltrata domanda di iscrizione al Consiglio dell’Associazione, sono ammessi a far parte dell’Associazione. L’Associato Ordinario, in regola con la quota annuale e con i requisiti di cui all’Art. 3, ha diritto di voto attivo e passivo e usufruisce dei servizi e delle strutture dell’Associazione.
  • Onorari – Sono tali coloro che, pur non possedendo i requisiti richiesti dall’Art. 3, per decisione unanime del Consiglio Direttivo ricevono tale riconoscimento, sono invitati a partecipare alla vita dell’Associazione e possono, su richiesta del Consiglio Direttivo, esprimere il proprio parere su casi di interesse generale.
  • Sostenitori – sono tutti coloro che liberamente versano contributi a favore dell’associazione condividendone le finalità culturali e formative. Tali soggetti, pur non acquisendo la qualifica di associati, possono essere invitati a discrezione del Consiglio a partecipare alle assemblee degli associati per esprimere un parere consultivo sugli argomenti in trattazione.

Sono causa di cessazione della qualità di socio:

  • morte;
  • dimissioni;
  • il venir meno dei requisiti previsti dall’art. 3) ai fini del presente Statuto.Se il socio effettivo al momento del raggiungimento del suddetto limite di età, ricopre una qualsiasi carica sociale in seno alla AGIFAR di Palermo, può rimanere in carica fino al compimento del suo mandato;
  • espulsione per inosservanza dello Statuto, in seguito al parere favorevole della maggioranza del Consiglio Direttivo;
  • mancato versamento delle quote annuali;
  • provvedimenti disciplinari emessi dall’ Ordine dei Farmacisti.

Gli associati che in ogni tempo decidono di recedere dall’associazione non avranno diritto al rimborso della quota annua versata.

Se un componente del Consiglio Direttivo rassegna le proprie dimissioni o decade dalla propria condizione per uno dei motivi di cui dell’Art. 5 del presente statuto, è sostituito dal primo dei non eletti, se presenti. Ove mancasse, il Consiglio direttivo continuerà a svolgere le sue funzioni finché rimarrà in carica la maggioranza dei componenti. 

Sono organi dell’Associazione:

  • L’Assemblea Generale dei Soci
  • Il Consiglio Direttivo

Qualora il numero dei soci superi 200 è possibile la costituzione di due ulteriori Organi Collegiali: 

  • Collegio dei Revisori dei conti 
  • Collegio dei Probiviri
  • Collegio dei Revisori dei Conti, se nominato, può essere composto  in forma monocratica oppure da tre componenti effettivi e uno supplente, eletti dall’Assemblea dei soci. Dura in carica tre anni, i componenti effettivi eleggono tra loro il Presidente. Il Revisore supplente eletto subentra ad uno degli effettivi nel caso in cui questi dovesse rinunciare al mandato o perdesse la qualifica di socio. Può essere convocato dal Presidente dell’Associazione a partecipare alle riunioni del consiglio direttivo con voto consultivo, su materie attinenti aspetti contabili e amministrativi. Esamina i bilanci predisposti dal tesoriere e redige la relazione da presentare all’Assemblea annuale.

 

  • Collegio dei Probiviri, se nominato, è composto da tre elementi eletti dall’assemblea dei soci, dura in carica tre anni ed  elegge al suo interno un Presidente. Ad esso compete l’ufficio di dirimere tutte le controversie interne ai soci e tra questi e l’Associazione o i suoi organi. Giudica la posizione del socio ed applica inappellabilmente in via equitativa la sanzione per l’infrazione commessa. Al Consiglio direttivo compete porre in essere le decisioni assunte d tale organo.

L’Assemblea Generale dei Soci è formata da tutti gli iscritti all’ Associazione. Non vi possono partecipare i Soci che non siano in regola con il pagamento della quota annuale.

Spetta all’ Assemblea proporre attività o discutere di eventuali dubbi con il Consiglio Direttivo, per il comune interesse dell’associazione. L’assemblea è convocata ogni qual volta il Presidente o il Consiglio Direttivo lo ritengono opportuno e quando un quarto dei soci ordinari lo richieda.

L’assemblea dovrà essere in ogni caso convocata entro 4 mesi dalla chiusura di ciascun anno solare per la verifica e l’approvazione del rendiconto finanziario.L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’associazione ed in caso di sua assenza od impedimento dal Vice – Presidente o da altro membro esecutivo espressamente delegato dal Presidente. L’assemblea è validamente costituita con la presenza, in proprio o in delega, in prima convocazione di almeno la metà degli iscritti che hanno diritto ad intervenire, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci o dei voti portati in delega.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e sono esclusi dal voto i soci sostenitori ed i soci onorari. Gli associati impossibilitati ad intervenire possono farsi rappresentare con delega scritta da altro Associato; ogni Associato non può ricevere più di due deleghe.Non hanno diritto al voto gli Associati non in regola con il versamento delle quote annuali e quelli sospesi ai sensi dell’art. 5

Il Consiglio Direttivo è composto da:

  • il Presidente;
  • il Vice-Presidente;
  • il Segretario;
  • il Tesoriere;
  • i Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo:

  1. elegge tra i suoi membri il Presidente, un Vice-Presidente, il Segretario, il Tesoriere;
  2. ha i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione in riferimento all’oggetto sociale;
  3. emana e modifica il regolamento di attuazione dello Statuto;
  4. stabilisce la misura della quota associativa;
  5. nomina i delegati in rappresentanza dell’associazione presso altre associazioni a cui essa potrebbe aderire;
  6. provvede a mettere a disposizione degli associati il rendiconto ed il bilancio preventivo presso la sede dell’associazione;

Il Presidente è eletto dal Consiglio dell’Associazione a maggioranza relativa. Dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Dirige l’attività della Associazione secondo le deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio stesso.Egli ha la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi e in giudizio. Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnino l’Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi; egli è, altresì, autorizzato ad eseguire incassi di ogni natura ed a qualsiasi titolo da Pubbliche amministrazioni e da privati, rilasciandone liberatorie quietanze.

Il Presidente in caso di sua assenza od impedimento viene sostituito dal Vice – Presidente o da altro membro esecutivo espressamente delegato dal Presidente.

Il Vice- Presidente viene eletto in seno al consiglio insieme alle altre cariche. Dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Ricopre il ruolo di sostituire appieno il Presidente in caso di sua assenza e collabora con il Presidente nell’ esecuzione dei deliberati dell’assemblea e del Consiglio Direttivo.

Il Segretario viene eletto in seno al consiglio insieme alle altre cariche. Dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Ha il compito di redigere e conservare i verbali delle sedute del Consiglio, attendere alla esecuzione delle delibere collaborando con il Presidente. Qualora durante una seduta di consiglio o assemblea il segretario dovesse essere assente, sarà nominato dal Presidente un segretario momentaneo che, ratificato dal consiglio o assemblea, redigerà il verbale della seduta e ne fornirà copia al Presidente.

Il Tesoriere è eletto dal consiglio con maggioranza relativa. Dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Ha la responsabilità del patrimonio e delle contabilità della Associazione. Provvede alle operazioni finanziarie attive e passive ivi compresa l’apertura e la chiusura dei conti correnti bancari e/o postali. Cura la riscossione delle quote annuali. Sottopone al Consiglio Direttivo il rendiconto della gestione dell’anno precedente e propone al Consiglio il bilancio preventivo da sottoporre all’Assemblea. I conti correnti che potranno essere aperti dal tesoriere devono essere intestati all’Associazione con firma congiunta del Presidente e del tesoriere. È fatto obbligo al tesoriere di tenere sempre debitamente aggiornato l’inventario del patrimonio sociale e di sottoporlo all’inizio di ogni anno al visto del Consiglio Direttivo.

Le cariche sociali conferite ai soci fondatori alla data di costituzione dell’Associazione durano in carica per il primo triennio 

Elezioni:

  • Le elezioni e il rinnovo del Consiglio Direttivo avvengono per elezione diretta e scrutino segreto, da svolgersi prima della decadenza del Consiglio Direttivo in carica.
  • Tutti i soci fondatori e ordinari, hanno diritto di candidatura e sono eleggibili per ricoprire un ruolo all’ interno del Consiglio. Il numero del consiglio non potrà essere inferiore a 9 associati.
  • Le candidature dovranno pervenire a mani del presidente uscente o di un suo delegato 20 giorni prima della data fissata per le elezioni. Tali candidature dovranno pervenire aggregate in liste composte da un numero di candidati non superiore ai componenti il consiglio da eleggere. Tali liste dovranno essere presentate da un numero di soci, in regola con le quote associative, doppio rispetto al numero dei candidati presenti nelle liste stesse. Tra i presentatori potranno essere annoverati gli stessi candidati.
  • Nessun socio potrà candidarsi contemporaneamente a più organi collegiali.
  • Sarà cura del Presidente uscente inviare per e-mail, agli associati, le liste contenenti i nomi dei candidati, che saranno esposte nella sede dell’Assemblea elettorale per i giorni delle votazioni.
  • La commissione elettorale sarà composta da un presidente e da due scrutatori di cui uno con funzione di segretario , che si propongano come disponibili ad assumere l’ufficio, tra i presenti al momento dell’apertura dell’Assemblea elettiva.
  • I candidati non possono far parte della commissione elettorale.
  • Possono esprimere diritto di voto i soci fondatori e ordinari in regola con il pagamento delle quote e non soggetti a provvedimenti disciplinari.
  • Il diritto di voto è esercitabile esclusivamente di persona e pertanto non sono ammesse deleghe.
  • Ogni associato riceverà dal presidente della commissione elettorale un numero di schede corrispondente agli organi da eleggere. Il voto potrà essere espresso per l’intera lista riportando nella scheda la sola denominazione della lista oppure riportando i nominativi dei singoli candidati.
  • In caso di parità di voti saranno proclamati eletti i candidati con maggiore anzianità di iscrizione e successivamente i candidati più anziani.
  • Entro il termine massimo di venti giorni dalla proclamazione degli eletti, il nuovo consiglio direttivo eleggerà il presidente, il vicepresidente, il segretario e il tesoriere.

Qualora durante il periodo di incarico, uno dei componenti del consiglio non potesse momentaneamente adempiere al proprio ruolo, egli può chiedere di essere sostituito da un altro componente del consiglio stesso, ad esclusione del Presidente.

Il patrimonio dell’Associazione è costituito dalle quote associative, dai contributi degli associati, dagli interessi attivi, e dei beni altrimenti acquisiti.

Il fondo è comune agli associati; loro creditori, eredi o aventi causa a qualsiasi titolo, non possono vantare diritti sullo stesso. Il fondo comune non può essere impiegato per finalità diverse da quelle associative. È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla Legge.

In caso di scioglimento dell’Associazione, i beni facenti parte del fondo comune saranno devoluti in opere di pubblica utilità nel campo della farmacia od in beneficenza o ad associazioni con affinità simili, secondo le modalità deliberate dal Consiglio Direttivo e sentito l’Organismo di controllo secondo l’art.3) comma 190, della Legge 23 Dicembre 1996 N. 662 e salva diversa destinazione imposta dalla Legge.

Per le modifiche da apportare al presente Statuto sarà necessario il voto favorevole di due terzi dell’Assemblea.

Per quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le norme del Codice Civile. Per quanto riguarda il non previsto dal presente Statuto, si rimanda ai regolamenti e alla Legge.

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