Statuto Associazione Giovani Farmacisti di Palermo.
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È costituita a norma dell’Art. 36 del Codice Civile un’associazione denominata AGIFAR PALERMO. L’associazione non ha fini di lucro e ha sede legale in PALERMO.
L’associazione senza fini di lucro intende perseguire i seguenti scopi:
Possono associarsi ad AGIFAR tutti i laureati nelle facoltà di Farmacia o CTF che non abbiano compiuto il 38° anno di età al momento della richiesta di iscrizione.Possono altresì associarsi gli studenti iscritti alle facoltà di farmacia in misura non superiore al 30 per cento degli iscritti totali laureati. L’associazione sarà a numero illimitato di soci.
I soci sono tenuti al pagamento di una quota annua, il cui importo è fissato annualmente dal Consiglio Direttivo dell’associazione.L’ammissione è subordinata al parere favorevole espresso dalla maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Con l’iscrizione l’associato si impegna a rispettare lo Statuto, i rispettivi regolamenti e a partecipare attivamente alle iniziative intraprese per il conseguimento degli scopi associativi.
I soci sono:
Sono causa di cessazione della qualità di socio:
Gli associati che in ogni tempo decidono di recedere dall’associazione non avranno diritto al rimborso della quota annua versata.
Se un componente del Consiglio Direttivo rassegna le proprie dimissioni o decade dalla propria condizione per uno dei motivi di cui dell’Art. 5 del presente statuto, è sostituito dal primo dei non eletti, se presenti. Ove mancasse, il Consiglio direttivo continuerà a svolgere le sue funzioni finché rimarrà in carica la maggioranza dei componenti.
Sono organi dell’Associazione:
Qualora il numero dei soci superi 200 è possibile la costituzione di due ulteriori Organi Collegiali:
L’Assemblea Generale dei Soci è formata da tutti gli iscritti all’ Associazione. Non vi possono partecipare i Soci che non siano in regola con il pagamento della quota annuale.
Spetta all’ Assemblea proporre attività o discutere di eventuali dubbi con il Consiglio Direttivo, per il comune interesse dell’associazione. L’assemblea è convocata ogni qual volta il Presidente o il Consiglio Direttivo lo ritengono opportuno e quando un quarto dei soci ordinari lo richieda.
L’assemblea dovrà essere in ogni caso convocata entro 4 mesi dalla chiusura di ciascun anno solare per la verifica e l’approvazione del rendiconto finanziario.L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’associazione ed in caso di sua assenza od impedimento dal Vice – Presidente o da altro membro esecutivo espressamente delegato dal Presidente. L’assemblea è validamente costituita con la presenza, in proprio o in delega, in prima convocazione di almeno la metà degli iscritti che hanno diritto ad intervenire, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci o dei voti portati in delega.
Ciascun associato ha diritto ad un voto e sono esclusi dal voto i soci sostenitori ed i soci onorari. Gli associati impossibilitati ad intervenire possono farsi rappresentare con delega scritta da altro Associato; ogni Associato non può ricevere più di due deleghe.Non hanno diritto al voto gli Associati non in regola con il versamento delle quote annuali e quelli sospesi ai sensi dell’art. 5
Il Consiglio Direttivo è composto da:
Il Consiglio Direttivo:
Il Presidente è eletto dal Consiglio dell’Associazione a maggioranza relativa. Dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
Dirige l’attività della Associazione secondo le deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio stesso.Egli ha la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi e in giudizio. Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnino l’Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi; egli è, altresì, autorizzato ad eseguire incassi di ogni natura ed a qualsiasi titolo da Pubbliche amministrazioni e da privati, rilasciandone liberatorie quietanze.
Il Presidente in caso di sua assenza od impedimento viene sostituito dal Vice – Presidente o da altro membro esecutivo espressamente delegato dal Presidente.
Il Vice- Presidente viene eletto in seno al consiglio insieme alle altre cariche. Dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
Ricopre il ruolo di sostituire appieno il Presidente in caso di sua assenza e collabora con il Presidente nell’ esecuzione dei deliberati dell’assemblea e del Consiglio Direttivo.
Il Segretario viene eletto in seno al consiglio insieme alle altre cariche. Dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
Ha il compito di redigere e conservare i verbali delle sedute del Consiglio, attendere alla esecuzione delle delibere collaborando con il Presidente. Qualora durante una seduta di consiglio o assemblea il segretario dovesse essere assente, sarà nominato dal Presidente un segretario momentaneo che, ratificato dal consiglio o assemblea, redigerà il verbale della seduta e ne fornirà copia al Presidente.
Il Tesoriere è eletto dal consiglio con maggioranza relativa. Dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
Ha la responsabilità del patrimonio e delle contabilità della Associazione. Provvede alle operazioni finanziarie attive e passive ivi compresa l’apertura e la chiusura dei conti correnti bancari e/o postali. Cura la riscossione delle quote annuali. Sottopone al Consiglio Direttivo il rendiconto della gestione dell’anno precedente e propone al Consiglio il bilancio preventivo da sottoporre all’Assemblea. I conti correnti che potranno essere aperti dal tesoriere devono essere intestati all’Associazione con firma congiunta del Presidente e del tesoriere. È fatto obbligo al tesoriere di tenere sempre debitamente aggiornato l’inventario del patrimonio sociale e di sottoporlo all’inizio di ogni anno al visto del Consiglio Direttivo.
Le cariche sociali conferite ai soci fondatori alla data di costituzione dell’Associazione durano in carica per il primo triennio
Elezioni:
Qualora durante il periodo di incarico, uno dei componenti del consiglio non potesse momentaneamente adempiere al proprio ruolo, egli può chiedere di essere sostituito da un altro componente del consiglio stesso, ad esclusione del Presidente.
Il patrimonio dell’Associazione è costituito dalle quote associative, dai contributi degli associati, dagli interessi attivi, e dei beni altrimenti acquisiti.
Il fondo è comune agli associati; loro creditori, eredi o aventi causa a qualsiasi titolo, non possono vantare diritti sullo stesso. Il fondo comune non può essere impiegato per finalità diverse da quelle associative. È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla Legge.
In caso di scioglimento dell’Associazione, i beni facenti parte del fondo comune saranno devoluti in opere di pubblica utilità nel campo della farmacia od in beneficenza o ad associazioni con affinità simili, secondo le modalità deliberate dal Consiglio Direttivo e sentito l’Organismo di controllo secondo l’art.3) comma 190, della Legge 23 Dicembre 1996 N. 662 e salva diversa destinazione imposta dalla Legge.
Per le modifiche da apportare al presente Statuto sarà necessario il voto favorevole di due terzi dell’Assemblea.
Per quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le norme del Codice Civile. Per quanto riguarda il non previsto dal presente Statuto, si rimanda ai regolamenti e alla Legge.
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